l valore di un’area edificabile è base Imu

L’utilizzo a fini edificatori di un’area fabbricabile permette al valore della stessa di costituire valida base imponibile ai fini Imu, imposta in questo caso quantificabile senza considerare il valore del fabbricato, laddove in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori. È il principio affermato, con la sentenza n. 532/02/2019, dalla Ctp di Frosinone (presidente Costantino Ferrara, relatore Donato Isola). Oggetto del ricorso proposto alla commissione frusinate contro il comune di Serrone era un avviso di accertamento Imu 2012 e 2013 avverso il quale, tra le varie doglianze, una contribuente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del dlgs 504/1992, che asseriva avesse determinato la non corretta individuazione della base imponibile tassabile. L’amministrazione comunale si costituiva in giudizio insistendo sull’infondatezza dell’esposta doglianza e specificando che ad esser stata tassata era l’area fabbricabile e non il fabbricato, proprio secondo quanto previsto dal citato articolo 5. La stessa Ctp, esaminati gli atti di causa, appurava come il presupposto assunto ai fini della debenza Imu da parte dell’amministrazione era stato proprio la edificabilità del suolo sottostante al fabbricato, quindi dall’area edificabile. Era infatti il valore indicativo calcolato ai sensi del comma 6 dell’art. 5, dlgs 504/92 a consentire di procedere alla quantificazione contestata e ciò anche ai sensi dell’art. 13, comma 2 del dl n. 201/2011 in cui vi è un richiamo espresso all’art. 2 comma 1, lett. b) del dlgs n. 504/1992 che definisce area fabbricabile quella: «utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero, in base alle possibilità effettive di edificazione».
I giudici provinciali, a sostegno del rigetto del ricorso, adducevano anche recente giurisprudenza della Corte di cassazione che, con sentenza n. 5773 del 9 marzo 2018, ha stabilito che in casi di utilizzo a fini edificatori di un’area, in relazione all’Imu «la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione».
Benito Fuoco
Con atto inviato per via telematica alla Ctp di Frosinone la sig. M. R. M. (…) proponeva impugnativa nei confronti del comune di Serrone (Fr), avverso l’avviso di accertamento n. (…) relativo all’Imu anni d’imposta 2012 e 2013, per l’importo complessivo di euro 387,29 comprensivo di sanzioni e interessi.
Con il ricorso in epigrafe indicato, la ricorrente eccepiva la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia dell’avviso di accertamento per: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 5, dlgs n. 504/1992 (…)
L’eccezione sollevata dalla ricorrente circa la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, dlgs n. 504/1992, non può essere accolta in quanto il comune non ha tassato il valore del fabbricato, come sostenuto dalla ricorrente, ma, al suo posto, l’edificabilità che lo stesso ha ceduto al suolo sottostante.
Il comune, in risposta all’istanza di riesame in autotutela acquisita in data 22/2/2019, prot. (…) l’importo richiesto con l’avviso di accertamento de quo, è stato calcolato sulla base del valore indicativo dell’area fabbricabile, considerato che il citato art. 5, comma 6, del dlgs n. 504/1992 e ss.mm.ii. stabilisce che l’area su cui insiste la costruzione è da considerarsi fabbricabile ai fini dell’imposta comunale, anche in deroga all’art. 2, lett. b), dlgs n. 504/1992. Per quanto riguarda l’Imu, la normativa di riferimento è identificabile nell’art. 13, comma 2 del dl n. 201/2011 in cui vi è un richiamo espresso al previdente art. 2, comma 1, lett. b) del dlgs n. 504/1992 in cui è definita area fabbricabile quella: «utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero, in base alle possibilità effettive di edificazione».
Sul punto, la Corte di cassazione, con sentenza del 9/3/2018 n. 5773, ha ribadito che: «In caso di utilizzazione edificatoria dell’area … la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione».